Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2163 del 25 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dell'immobile comune e di richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, ciascuno titolare di una quota di comproprietà pari a quella spettante all'altro, il giudice di merito è tenuto a dare adeguata giustificazione delle ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro aspirante all'assegnazione. Tale obbligo non è assolto allorché, in caso di rinunzia all'assegnazione condizionata, il giudice si limiti a richiamare l'indicazione della parte senza spiegare le ragioni in base alle quali la condizione è stata disattesa. (Nella specie, il condividente aveva dichiarato in via alternativa la propria rinunzia all'assegnazione, subordinandola alla condizione dell'offerta di un maggior conguaglio da parte dell'altro condividente).

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