Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 18214 del 17 settembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della 1. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale; fa eccezione l’ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto è affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.

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