Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15841 del 22 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

La cosiddetta indennitą estero alla quale va riconosciuta natura retributiva tanto nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravositą e del disagio morale ed ambientale dell'attivitą lavorativa prestata all'estero, quanto nel caso in cui essa sia correlata all'insieme delle qualitą e condizioni personali che concorrono a formare la professionalitą eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero la cui corresponsione sia continuativa e non occasionale, č computabile sia ai fini dell'indennitą di anzianitą sia ai fini del trattamento di fine rapporto.

(massima n. 2)

In relazione alla cosiddetta «indennitą estero» che concorre a determinare l'ammontare della indennitą di anzianitą e del trattamento di fine rapporto qualora sia ritenuta dal giudice di merito con motivazione esente da censure avente natura retributiva il requisito della continuitą, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 c.c. ai fini della determinazione della indennitą di anzianitą, va inteso in senso relativo e non equivale a definitivitą, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicitą ed ordinarietą della prestazione, in contrapposto alla saltuarietą ed occasionalitą della stessa.

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