Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17625 del 5 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo svolgimento di altra attivitā lavorativa da parte del dipendente assente per malattia č idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltā ove tale attivitā esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attivitā stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessitā che, nella contestazione dell'addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, cosė da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore.

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