Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 35 del 3 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravitą dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensitą dell'elemento internazionale, dall'altro la proporzionalitą fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva. La valutazione della gravitą dell'infrazione e della sua idoneitą ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimitą, se congruamente motivato. (Omissis).

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