Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18522 del 2 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennitą sostitutiva del preavviso ex art. 2118, secondo comma, cod. civ. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.

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