Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22753 del 27 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro conseguente all'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro possa concedere al medesimo di beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; né le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessitą di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilitą tra godimento delle ferie e malattia.

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