Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18166 del 26 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltą di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale.

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