Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16157 del 18 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di una prassi aziendale che prevede la liquidazione in favore dei dipendenti di uno straordinario forfettizzato, nel caso di specie denominato «superminimo », (attribuzione legittima in quanto attributiva di un trattamento piś favorevole rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva ), il lavoratore che abbia effettuato un numero di ore di straordinario superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione ha diritto, per l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. L'onere probatorio relativo alla prestazione di un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quelle rientranti nel forfait incombe sul lavoratore.

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