Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18827 del 26 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il trasferimento del lavoratore giustificato da esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una pił economica gestione (nella specie, la perdita di una gara d'appalto e il conseguente smobilizzo del cantiere) si pone come momento inevitabile nel processo di riorganizzazione, che deve necessariamente precedere, e non seguire, il nuovo assetto finale dell'impresa; di conseguenza, non č necessario che l'avvenimento giustificativo del provvedimento di trasferimento - ossia l'inutilizzabilitą della prestazione nella sede di provenienza - sussista al momento dell'adozione della misura, mentre deve ritenersi legittimo e giustificato il trasferimento disposto in vista del futuro riassetto aziendale anche se tale riassetto sopravvenga in un momento successivo.

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