(massima n. 1)
L'inderogabilitā dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invaliditā della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalitā. La rinuncia puō essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.