Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4908 del 11 marzo 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso.

(massima n. 2)

In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.

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