Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5225 del 2 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del mandato di arresto europeo è espressione dell'appartenenza ad uno spazio giudiziario comune, sicché non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).

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