Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1726 del 16 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilitą sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gią censurato in sede di legittimitą. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata).

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