Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12347 del 16 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero stati anticipati a mezzo della posta elettronica).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.