Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4563 del 31 gennaio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen.

(massima n. 2)

In caso di acquisizione mediante lettura nel corso del giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali del teste straniero a causa della sua sopravvenuta irreperibilità, sia sul territorio italiano che nello Stato estero di residenza all'esito di ricerche condotte nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, l'imputato ha diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, al fine di dimostrare che il dichiarante è nuovamente reperibile, solo se egli abbia dedotto specificamente tale fatto e se la prova di ciò è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

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