Cassazione civile Sez. II sentenza n. 103 del 11 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di solidarietà attiva il vincolo solidale non si presume ma richiede uno specifico patto, e, pertanto, detto vincolo non può dedursi da una clausola che si limiti a conferire a uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri.

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