Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5316 del 29 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La solidarietą attiva fra pił creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identitą qualitativa delle prestazioni (aedem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). L'interesse a negare detta solidarietą non č attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (vedi art. 1297, secondo comma, c.c. limitativo della proponibilitą delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietą attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto.

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