Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8268 del 20 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltą di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, ivi comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova; tuttavia, in caso di mancato esercizio di detta facoltą e di un preventivo contraddittorio con le parti gią formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilitą di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimitą.

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