Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1499 del 15 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sequestro preventivo disposto erroneamnete nella forma dell'ordinanza anziché in quella del decreto motivato prevista dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, avuto riguardo al principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., né è configurabile in capo al destinatario della misura, alcun concreto interesse ad agire per un'eventuale tutela processuale, fermo restando che il sequestro, anche se formalmente qualificato come ordinanza, ha comunque natura e valore di decreto.

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