Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 15290 del 5 aprile 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sequestro conservativo, l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora non riceva l'avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata).

(massima n. 2)

In tema di sequestro conservativo, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro disposto in prima istanza. (In motivazione, la Corte ha affermato che la limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti).

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