Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3889 del 26 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, alla rinuncia alla domanda sono applicabili estensivamente le disposizioni del codice di procedura penale in tema di rinuncia al ricorso e non quelle del codice di procedura civile in tema di rinuncia agli atti del giudizio, con la conseguenza che la rinuncia non deve essere accettata dal pubblico ministero per produrre l'estinzione del giudizio, e la revoca della stessa č priva di effetti.

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