Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8880 del 23 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'impiego di una motivazione sintetica del decreto che autorizza il ritardo nel deposito dei verbali e delle registrazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari non determina l'inutilizzabilitą del contenuto delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo nell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. del comma 5 dell'art. 268 cod. proc. pen., né, in assenza di un'esplicita previsione normativa, costituisce un vizio censurabile in sede di legittimitą.

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