Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11060 del 13 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalitā dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non č causa di inutilizzabilitā di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., né di nullitā delle stesse, avuto riguardo al principio di tassativitā stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen.

(massima n. 2)

La mancata informativa prevista dall'art. 369-bis cod. proc. pen. integra una nullitā a regime intermedio e non un'ipotesi di nullitā assoluta, perchč essa non č espressamente definita come tale da una specifica disposizione di legge, e nč č riferita all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del difensore nei casi in cui č obbligatoria la sua presenza.

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