Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14730 del 30 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento č necessario per valutarne la credibilitā; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessitā della verifica domandata.

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