Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9494 del 2 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La sanzione dell'inutilizzabilitā prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalitā prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullitā processuali. (Fattispecie in cui č stata esclusa l'inutilizzabilitā dell'esito dell'esame dell'indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d'ufficio e l'immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltā di astenersi).

(massima n. 2)

Integra il reato estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari, in quanto tale ripetizione č contraria a norme imperative e di buon costume e non č giuridicamente tutelata.

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