Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15285 del 5 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella specie l'ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, deve contenere, a pena d'inammissibilitą, le indicazioni necessarie all'individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo penale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.