Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3659 del 25 gennaio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacitą del medesimo a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., dovendo quest'ultima essere autonomamente accertata dal giudice ai fini della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen.

(massima n. 2)

La nomina di un difensore di fiducia effettuata dall'amministratore di sostegno dell'indagato (o dell'imputato) su espressa autorizzazione dal giudice tutelare non determina alcuna violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 Cost., 6, par. 3, lett. c), C.E.D.U. e 14, par. 2, lett. d), Patto internazionale per i diritti civili e politici, spettando al giudice tutelare conformare i poteri dell'amministratore in relazione alla capacitą ed alle esigenze di protezione del beneficiario, in modo tale da garantire allo stesso la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.

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