(massima n. 1)
La solidarietą di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non gią quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando pił soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. Pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di pił persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata.