Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19358 del 21 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilitą qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta gią rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato).

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