Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 13199 del 17 marzo 2017

(4 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato).

(massima n. 2)

Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna).

(massima n. 3)

Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum". (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione).

(massima n. 4)

Il condannato, che sia stato assolto e liberato a seguito di accoglimento della richiesta di revisione da parte della Corte d'appello, con provvedimento non definitivo, ha interesse, ai fini della riparazione di cui all'art. 643 cod. proc. pen., a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia definito in senso negativo il precedente procedimento di revisione, in quanto la dimostrazione dell'errore di fatto in cui sia incorsa la pronuncia impugnata consentirebbe di escludere che l'errore giudiziario sia dipeso da dolo o colpa grave del ricorrente.

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