Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35899 del 20 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.

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