Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18620 del 14 aprile 2017

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilitą di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, č obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

(massima n. 2)

Č affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di lą di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilitą dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica "simmetria" tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralitą e immediatezza, in quanto incontestabilmente pił affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi).

(massima n. 3)

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

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