Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22296 del 9 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU cosģ come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilitą di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltą di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che - a seguito dell'annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto, rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore della sicurezza - aveva nuovamente ritenuto la responsabilitą dell'imputato per l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia).

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