Cassazione penale Sez. III sentenza n. 30825 del 21 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossibilitą di notificazione del decreto penale di condanna per insufficienza o inidoneitą della elezione di domicilio non consente la notificazione presso il difensore, e comporta invece la revoca del decreto, atteso che la situazione risulta assimilabile a quella dell'impossibilitą di notificare il decreto a seguito dell'irreperibilitą dell'interessato, nella quale l'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. prevede l'obbligo di revocare il provvedimento di condanna.

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