Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22695 del 10 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attivitą della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalitą acquisitive idonee a garantire la conformitą dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalitą non comporta l'inutilizzabilitą dei risultati probatori acquisiti, ma la necessitą di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

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