Cassazione penale Sez. II sentenza n. 33544 del 10 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza.

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