Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20304 del 28 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualitą delle esigenze cautelari. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma della misura custodiale emessa dal G.u.p., successivamente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevando che il lungo periodo di custodia cautelare - nella specie circa cinque anni - subito dal ricorrente per altro reato doveva essere valutato, unitamente all'epoca risalente dei fatti ed alla genericitą della dedotta permanenza della condotta associativa, quale elemento incidente sulla valutazione, in termini di concretezza ed attualitą, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione che non divengono concreti ed attuali per effetto dell'intervenuta condanna).

(massima n. 2)

In caso di sentenza di condanna, l'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. non limita l'applicabilitą delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia, ma, al di lą del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione della misura, impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., tenendo conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa contestava la possibilitą per il giudice dell'udienza preliminare di applicare la misura della custodia cautelare successivamente alla sentenza di condanna, nonostante il rigetto della stessa nel corso delle indagini preliminari).

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