Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29477 del 13 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinitą della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione delle esigenze cautelari fondata sul persistente inserimento dell'indagato nell'amministrazione comunale nella quale i reati erano stati commessi e dei conseguenti rapporti con altri soggetti presenti nell'organigramma dell'ente, aventi la veste di persone informate sui fatti).

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