Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28391 del 8 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari č prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilitą, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilitą del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualitą delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.

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