Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25266 del 19 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilitą per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilitą" della valutazione, un giudizio di inattendibilitą con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilitą non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilitą del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessitą dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilitą soggettiva del dichiarante.

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