Cassazione penale Sez. II sentenza n. 52274 del 15 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa č eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneitā del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolaritā, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullitā di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia.

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