Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12764 del 16 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e, pertanto, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d'Assise e innanzi al Tribunale).

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