Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13938 del 25 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione d'incompetenza per materia puņ essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimitą, purché, al di lą di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, c.p.p., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 c.p., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata gią esercitata l'azione penale).

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