Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14839 del 7 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilitą dell'impugnazione, nel caso in cui l'appellante abbia ricevuto rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., e, partecipando a detta udienza, non adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.

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