Cassazione civile Sez. III sentenza n. 780 del 18 marzo 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma c.c., sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l'importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.

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