Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 19917 del 9 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di arbitrato, ove si deduca la nullitą del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario non possono essere applicati i limiti stabiliti per la valutazione delle altre clausole, né la sanatoria per decadenza dal termine di impugnazione o l'applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullitą in motivi di impugnazione o ancora la sanatoria del vizio per il comportamento delle parti, poiché in tale ipotesi il giudice deve interpretare previamente la detta previsione contrattuale oggetto di contestazione, per accertare se contenga o meno la volontą di compromettere in arbitri, presupposto per la regolare instaurazione del relativo giudizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.