Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14625 del 13 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’ordinanza di convalida di sfratto, ove erroneamente emessa malgrado l’opposizione dell’intimato, assume natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicché è impugnabile con l’appello, potendo con tale atto l’intimato chiedere la rimessione in termini per espletare l’attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice del gravame deve decidere la controversia nel merito, atteso che l’omissione del mutamento di rito, di cui all’art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice.

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