Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1919 del 25 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assumendone il contrasto con il tenore del titolo esecutivo, č illegittimo, ove motivato sulla base della mancata produzione del titolo stesso e della conseguente impossibilitą di scrutinio della doglianza, atteso che la natura a cognizione piena del giudizio di opposizione ed il suo oggetto, diretto a valutare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto, o meno, in modo conforme alle norme che lo regolano, comportano che il giudice abbia il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo e compulsarne atti e documenti, ivi compreso il titolo che dato ad esso origine.

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