Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1218 del 18 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’opposizione agli atti esecutivi, la cui fase di merito debba essere introdotto con le forme del rito del lavoro, è improcedibile qualora, pur essendo stata tempestivamente proposta con il deposito del ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, sia mancata la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c..

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